Il controllo giudiziario sulla regolarità della gestione delle società di capitali trova, oggi come ieri, la fonte principale della sua disciplina nell’articolo 2409 cod. civ., così come modificato dalla riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003). Nulla è cambiato nei suoi principali tratti identificativi, che lo vedono ancora procedimento di volontaria giurisdizione, attivato da diverse possibili iniziative, di competenza del tribunale ordinario, volto ad accertare l’esistenza di gravi irregolarità amministrative e a porvi rapidamente rimedio, attraverso un’ispezione e un’amministrazione sostitutiva. Un aspetto saliente della riforma riguarda poi l’individuazione delle società che possono essere investite dal controllo giudiziario. L’art. 2409 cod. civ. è collocato nel capo V del titolo V del libro V del codice civile, cioè fra le disposizioni dettate con specifico riferimento alle società per azioni. Alla stregua della società per azioni va considerata la società in accomandita per azioni, alla luce del generale richiamo dell’art. 2454 cod. civ., mentre nuova è la previsione del controllo giudiziario per le società cooperative, ex art. 2545-quinquiesdecies, in alternativa con il controllo governativo e con la relativa gestione commissariale (art. 2545 sexiesdecies). Problematico è invece stabilire se persiste o meno il controllo giudiziario sulla gestione nelle società a responsabilità limitata. Va innanzitutto considerato che un richiamo esplicito come quello contenuto nel vecchio art. 2488, 4° comma (“anche quando manca il collegio sindacale, si applica l’art. 2409”) non esiste più; ciò nonostante, la legge delega non dava al legislatore delegato alcuna istruzione di riforma, e tanto meno di soppressione, di tale istituto nella s.r.l. La posizione della giurisprudenza è assolutamente difforme, sia in relazione all’applicabilità o meno alla s.r.l. dell’art. 2409 c.c., non espressamente richiamato da alcuna norma, sia (conseguentemente) per ciò che concerne il problema procedurale legato alla formulazione dell’art. 2476 c.c. (è ammissibile la revoca ante causam degli amministratori o la domanda può essere avanzata solo prima o durante l’azione di responsabilità?).

Il controllo giudiziale nella s.r.l.: orientamenti giurisprudenziali.

SEGA, DANIELA
2007

Abstract

Il controllo giudiziario sulla regolarità della gestione delle società di capitali trova, oggi come ieri, la fonte principale della sua disciplina nell’articolo 2409 cod. civ., così come modificato dalla riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003). Nulla è cambiato nei suoi principali tratti identificativi, che lo vedono ancora procedimento di volontaria giurisdizione, attivato da diverse possibili iniziative, di competenza del tribunale ordinario, volto ad accertare l’esistenza di gravi irregolarità amministrative e a porvi rapidamente rimedio, attraverso un’ispezione e un’amministrazione sostitutiva. Un aspetto saliente della riforma riguarda poi l’individuazione delle società che possono essere investite dal controllo giudiziario. L’art. 2409 cod. civ. è collocato nel capo V del titolo V del libro V del codice civile, cioè fra le disposizioni dettate con specifico riferimento alle società per azioni. Alla stregua della società per azioni va considerata la società in accomandita per azioni, alla luce del generale richiamo dell’art. 2454 cod. civ., mentre nuova è la previsione del controllo giudiziario per le società cooperative, ex art. 2545-quinquiesdecies, in alternativa con il controllo governativo e con la relativa gestione commissariale (art. 2545 sexiesdecies). Problematico è invece stabilire se persiste o meno il controllo giudiziario sulla gestione nelle società a responsabilità limitata. Va innanzitutto considerato che un richiamo esplicito come quello contenuto nel vecchio art. 2488, 4° comma (“anche quando manca il collegio sindacale, si applica l’art. 2409”) non esiste più; ciò nonostante, la legge delega non dava al legislatore delegato alcuna istruzione di riforma, e tanto meno di soppressione, di tale istituto nella s.r.l. La posizione della giurisprudenza è assolutamente difforme, sia in relazione all’applicabilità o meno alla s.r.l. dell’art. 2409 c.c., non espressamente richiamato da alcuna norma, sia (conseguentemente) per ciò che concerne il problema procedurale legato alla formulazione dell’art. 2476 c.c. (è ammissibile la revoca ante causam degli amministratori o la domanda può essere avanzata solo prima o durante l’azione di responsabilità?).
2007
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