L’articolo, prendendo spunto da una sentenza della Cassazione resa a sezioni unite, affronta il problema relativo all’esercitabilità ex officio, ovvero solo su istanza di parte, del potere di riduzione della clausola penale, potere che l’art. 1384 c.c. riconosce al giudice nell’ipotesi in cui l’obbligazione principale sia stata eseguita in parte e in quella in cui l’ammontare della penale risulti manifestamente eccessivo. Dopo aver individuato il fondamento del potere in questione – ravvisato nella repressione delle c.d. “usure reali”, ossia delle prestazione eccessive a carico del debitore – l’analisi prosegue nell’inquadramento del rimedio tra i mezzi per il controllo dell’autonomia privata nella fase non di formazione, ma di attuazione. La riduzione giudiziale viene, così, qualificata in termini di rimedio di regolamento che incide, rettificandolo, sul contenuto della pattuizione e che consente di evitare l’alternativa secca – totale efficacia o inefficacia del regolamento predisposto dalle parti – insita nei rimedi a presidio della volontà dell’atto di autonomia, cioè la nullità, l’annullabilità e la rescissione (salvo, per quest’ultimo istituto, la possibilità di offerta di modificazione del contenuto del contratto di cui all’art. 1450 c.c.). L’analisi prosegue sul punto specifico costituito dalla riducibilità ex officio, ovvero solo su istanza di parte, del potere di riduzione, da un lato, svolgendo compiutamente tutte le implicazioni di ordine pratico derivanti dall’accoglimento dell’una piuttosto che dell’altra impostazione; dall’altro lato, giungendo a dimostrare le ragioni per le quali appare preferibile, in contrasto con la pronuncia della Cassazione dalla quale muovono le riflessioni, ritenere che il potere in questione necessiti dell’eccezione di parte.
La richiesta di riduzione della clausola penale: un'ipotesi di c.d. eccezione in senso lato?
ABATANGELO, CHIARA
2007
Abstract
L’articolo, prendendo spunto da una sentenza della Cassazione resa a sezioni unite, affronta il problema relativo all’esercitabilità ex officio, ovvero solo su istanza di parte, del potere di riduzione della clausola penale, potere che l’art. 1384 c.c. riconosce al giudice nell’ipotesi in cui l’obbligazione principale sia stata eseguita in parte e in quella in cui l’ammontare della penale risulti manifestamente eccessivo. Dopo aver individuato il fondamento del potere in questione – ravvisato nella repressione delle c.d. “usure reali”, ossia delle prestazione eccessive a carico del debitore – l’analisi prosegue nell’inquadramento del rimedio tra i mezzi per il controllo dell’autonomia privata nella fase non di formazione, ma di attuazione. La riduzione giudiziale viene, così, qualificata in termini di rimedio di regolamento che incide, rettificandolo, sul contenuto della pattuizione e che consente di evitare l’alternativa secca – totale efficacia o inefficacia del regolamento predisposto dalle parti – insita nei rimedi a presidio della volontà dell’atto di autonomia, cioè la nullità, l’annullabilità e la rescissione (salvo, per quest’ultimo istituto, la possibilità di offerta di modificazione del contenuto del contratto di cui all’art. 1450 c.c.). L’analisi prosegue sul punto specifico costituito dalla riducibilità ex officio, ovvero solo su istanza di parte, del potere di riduzione, da un lato, svolgendo compiutamente tutte le implicazioni di ordine pratico derivanti dall’accoglimento dell’una piuttosto che dell’altra impostazione; dall’altro lato, giungendo a dimostrare le ragioni per le quali appare preferibile, in contrasto con la pronuncia della Cassazione dalla quale muovono le riflessioni, ritenere che il potere in questione necessiti dell’eccezione di parte.Pubblicazioni consigliate
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