E’ il commento alle disposizioni della l. 633/1941 relative ai registri di pubblicità e al deposito delle opere dell’ingegno. Nell’art. 103, dopo una premessa in tema di diritto d’autore e formalità in generale, viene esaminato il sistema di pubblicità delle opere cinematografiche, nonché il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. Viene altresì esaminata l'efficacia della registrazioni. Nel commento all'art. 104 si esamina - tra l'altro- la possibilità di registrare, su istanza della parte interessata, nel registro pubblico generale delle opere protette, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla l. 633/1941 o che costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, nonché gli atti di divisione di società relativi a tali diritti. Nel commento agli articoli 105 e 106 si esaminano le modalità di deposito delle opere dell'ingegno nelle leggi speciali previgenti e nella vigente legge sul diritto d'autore, e si esamina altresì il deposito dei programmi per elaboratore
Commento agli artt. 103-106della l. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
SCHIAVANO, MARIA LUISA
2007
Abstract
E’ il commento alle disposizioni della l. 633/1941 relative ai registri di pubblicità e al deposito delle opere dell’ingegno. Nell’art. 103, dopo una premessa in tema di diritto d’autore e formalità in generale, viene esaminato il sistema di pubblicità delle opere cinematografiche, nonché il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. Viene altresì esaminata l'efficacia della registrazioni. Nel commento all'art. 104 si esamina - tra l'altro- la possibilità di registrare, su istanza della parte interessata, nel registro pubblico generale delle opere protette, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla l. 633/1941 o che costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, nonché gli atti di divisione di società relativi a tali diritti. Nel commento agli articoli 105 e 106 si esaminano le modalità di deposito delle opere dell'ingegno nelle leggi speciali previgenti e nella vigente legge sul diritto d'autore, e si esamina altresì il deposito dei programmi per elaboratorePubblicazioni consigliate
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