L’elaborato premette alcune sintetiche considerazioni introduttive in ordine alla funzione del diritto penale in relazione alla terapia genica, a fronte di un dibattito che, su un piano più generale, ancora oggi si diparte dall'interrogativo circa l’opportunità dell’intervento penale nella sfera bioetica. In particolare, si osserva come al diritto penale spetti riflettere sulla meritevolezza e necessità di pena, anche in relazione al mutamento del sentire comune, rispetto a fattispecie – quali clonazione umana, impiego di embrioni a fini di ricerca, industriali o commerciali, interventi sul genoma umano e procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano – in cui impatto emotivo e convinzioni etico-religiose sono suscettibili di condurre a un impego “simbolico”, o comunque strumentale, della sanzione penale. Così inquadrata, nelle sue direttrici generali, la tematica, il contributo prosegue col tratteggiare i confini della nozione di “terapia genica somatica”, precisando come a tutt’oggi non risulti agevole segnare il discrimine tra terapia e sperimentazione, con conseguente rischio per i beni della vita e dell’integrità fisica dell’uomo – al tempo stesso oggetto e soggetto della sperimentazione – giustificato in ragione delle finalità di progresso delle conoscenze mediche e della scienza in generale. In quest’ottica, il contributo rimarca l’importanza della distinzione tra sperimentazione − la quale, pur finalizzata anche al miglioramento dell’intervento terapeutico, soggiace alla relativa disciplina (su tutto autorizzazione del Comitato etico) – e terapia, la quale si iscrive nel rapporto clinico tra il medico e il singolo paziente che ha diritto di avvalersi anche di terapie innovative. L’esposizione procede con una sintetica ricostruzione della normativa internazionale e nazionale in materia di terapia genica, divieto di clonazione dell’uomo e rischio eugenetico, con particolare attenzione alle fattispecie penali introdotte a mezzo della l. 19 febbraio 2004, n. 40, per poi concentrarsi sulla questione della medicina predittiva. Dopo alcuni cenni sulle implicazioni che la terapia genica comporta pure sul piano della protezione dei dati personali e del consenso informato, in merito al quale si dà debito conto della sostanziale inadeguatezza e inutilità del paradigma consensuale classico nelle questioni di “ingegneria genetica”, il contributo si chiude affrontando l’interrogativo sulla configurabilità del genoma quale bene giuridico meritevole di tutela penale e, più in generale, riprendendo il dibattito sulla necessità-opportunità dell’intervento del diritto penale, se del tradizionale diritto penale del fatto ovvero di un diritto penale preventivo.
Profili penali della terapia genica
BORSARI, RICCARDO
2011
Abstract
L’elaborato premette alcune sintetiche considerazioni introduttive in ordine alla funzione del diritto penale in relazione alla terapia genica, a fronte di un dibattito che, su un piano più generale, ancora oggi si diparte dall'interrogativo circa l’opportunità dell’intervento penale nella sfera bioetica. In particolare, si osserva come al diritto penale spetti riflettere sulla meritevolezza e necessità di pena, anche in relazione al mutamento del sentire comune, rispetto a fattispecie – quali clonazione umana, impiego di embrioni a fini di ricerca, industriali o commerciali, interventi sul genoma umano e procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano – in cui impatto emotivo e convinzioni etico-religiose sono suscettibili di condurre a un impego “simbolico”, o comunque strumentale, della sanzione penale. Così inquadrata, nelle sue direttrici generali, la tematica, il contributo prosegue col tratteggiare i confini della nozione di “terapia genica somatica”, precisando come a tutt’oggi non risulti agevole segnare il discrimine tra terapia e sperimentazione, con conseguente rischio per i beni della vita e dell’integrità fisica dell’uomo – al tempo stesso oggetto e soggetto della sperimentazione – giustificato in ragione delle finalità di progresso delle conoscenze mediche e della scienza in generale. In quest’ottica, il contributo rimarca l’importanza della distinzione tra sperimentazione − la quale, pur finalizzata anche al miglioramento dell’intervento terapeutico, soggiace alla relativa disciplina (su tutto autorizzazione del Comitato etico) – e terapia, la quale si iscrive nel rapporto clinico tra il medico e il singolo paziente che ha diritto di avvalersi anche di terapie innovative. L’esposizione procede con una sintetica ricostruzione della normativa internazionale e nazionale in materia di terapia genica, divieto di clonazione dell’uomo e rischio eugenetico, con particolare attenzione alle fattispecie penali introdotte a mezzo della l. 19 febbraio 2004, n. 40, per poi concentrarsi sulla questione della medicina predittiva. Dopo alcuni cenni sulle implicazioni che la terapia genica comporta pure sul piano della protezione dei dati personali e del consenso informato, in merito al quale si dà debito conto della sostanziale inadeguatezza e inutilità del paradigma consensuale classico nelle questioni di “ingegneria genetica”, il contributo si chiude affrontando l’interrogativo sulla configurabilità del genoma quale bene giuridico meritevole di tutela penale e, più in generale, riprendendo il dibattito sulla necessità-opportunità dell’intervento del diritto penale, se del tradizionale diritto penale del fatto ovvero di un diritto penale preventivo.Pubblicazioni consigliate
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