Il contributo introduce ai profili penalistici della responsabilità dell’operatore medico-sanitario e prende le mosse dall’individuazione dei beni giuridici tutelati nel quadro della Costituzione. In particolare, viene preso in considerazione l’art. 32 Cost., su cui poggia la disciplina giuridica in materia e in cui si delinea una dimensione squisitamente personalistica del bene salute, come diritto fondamentale, quando l’intervento non è obbligatorio per legge. Si procede così all’individuazione della nozione di salute, che non coincide riduttivamente con l’integrità fisica da preservare ma piuttosto deve intendersi come uno stato di benessere che si fonda sull’equilibrio soma-psiche e che va determinato, in quanto diritto di libertà, secondo un approccio dinamico. Il contributo si sofferma inoltre sulla libertà di autodeterminazione del paziente - tutelata oltre che dall’art. 32, anche dall’art. 13 Cost., il quale esprime l’inviolabilità della persona -, e dunque sull’imprescindibilità della consapevole adesione al trattamento sanitario, che costituisce la nozione concreta di salute. Viene poi messa in luce la non piena uniformità tra principi costituzionali e diritto penale vivente in materia di statuto giuridico del medico e di statuto delle garanzie del malato, proprio con riferimento all’imprescindibilità del consenso c.d. informato al trattamento medico-chirurgico. In particolare vengono criticamente esaminati gli orientamenti sviluppatisi con riferimento al caso del medico che sottoponga il paziente, in mancanza di valido consenso informato, ad un trattamento chirurgico rispettoso dei protocolli e delle leges artis e conclusosi con esito fausto, nonché l’orientamento secondo cui, in materia di trattamento medico – chirurgico, la nozione penalistica di colpa (intesa sotto il profilo della violazione di regola cautelare rivolta ad evitare effetti dannosi prevedibili ed evitabili) non abbraccia la mancata acquisizione del consenso informato. Il contributo si conclude con alcune riflessioni critiche circa l’eccesso di penalizzazione dell’attività medica e l’impiego della giustizia penale in funzione strumentale al perseguimento di interessi meramente civilistici.
Introduzione ai profili penalistici della responsabilità in ambito medico-sanitario
RIONDATO, SILVIO
2011
Abstract
Il contributo introduce ai profili penalistici della responsabilità dell’operatore medico-sanitario e prende le mosse dall’individuazione dei beni giuridici tutelati nel quadro della Costituzione. In particolare, viene preso in considerazione l’art. 32 Cost., su cui poggia la disciplina giuridica in materia e in cui si delinea una dimensione squisitamente personalistica del bene salute, come diritto fondamentale, quando l’intervento non è obbligatorio per legge. Si procede così all’individuazione della nozione di salute, che non coincide riduttivamente con l’integrità fisica da preservare ma piuttosto deve intendersi come uno stato di benessere che si fonda sull’equilibrio soma-psiche e che va determinato, in quanto diritto di libertà, secondo un approccio dinamico. Il contributo si sofferma inoltre sulla libertà di autodeterminazione del paziente - tutelata oltre che dall’art. 32, anche dall’art. 13 Cost., il quale esprime l’inviolabilità della persona -, e dunque sull’imprescindibilità della consapevole adesione al trattamento sanitario, che costituisce la nozione concreta di salute. Viene poi messa in luce la non piena uniformità tra principi costituzionali e diritto penale vivente in materia di statuto giuridico del medico e di statuto delle garanzie del malato, proprio con riferimento all’imprescindibilità del consenso c.d. informato al trattamento medico-chirurgico. In particolare vengono criticamente esaminati gli orientamenti sviluppatisi con riferimento al caso del medico che sottoponga il paziente, in mancanza di valido consenso informato, ad un trattamento chirurgico rispettoso dei protocolli e delle leges artis e conclusosi con esito fausto, nonché l’orientamento secondo cui, in materia di trattamento medico – chirurgico, la nozione penalistica di colpa (intesa sotto il profilo della violazione di regola cautelare rivolta ad evitare effetti dannosi prevedibili ed evitabili) non abbraccia la mancata acquisizione del consenso informato. Il contributo si conclude con alcune riflessioni critiche circa l’eccesso di penalizzazione dell’attività medica e l’impiego della giustizia penale in funzione strumentale al perseguimento di interessi meramente civilistici.Pubblicazioni consigliate
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