Si tratta del commento all'art. 7, il quale si occupa di denominazione dell'impresa sociale, prevedendo quanto segue: "Nella denominazione è obbligatorio l'uso della locuzione «impresa sociale». La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3. L'uso della locuzione «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale". L'autrice si preoccupa innanzitutto di coordinare tale norma con le altre regole presenti nel codice civile con riferimento al nome degli enti, perché, se all'impresa sociale si adattano forme giuridiche diverse, dagli enti no profit del I libro fino agli enti del libro V, è evidente che le regole che presiedono alla formazione del nome dell'impresa sociale sono innanzitutto quelle relative alla tipologia di ente cui essa concretamente appartiene. In secondo luogo l'autrice si sofferma sui caratteri della denominazione dell'impresa sociale al fine di individuare compiutamente i limiti entro i quali deve delinearsi la scelta della denominazione e quali sono gli strumenti a disposizione dell'ente per la tutela della propria denominazione.
Commento all'articolo 7 del d.lgs. 155/2006 (Disciplina dell'impresa sociale)
FUSARO, ARIANNA
2007
Abstract
Si tratta del commento all'art. 7, il quale si occupa di denominazione dell'impresa sociale, prevedendo quanto segue: "Nella denominazione è obbligatorio l'uso della locuzione «impresa sociale». La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3. L'uso della locuzione «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale". L'autrice si preoccupa innanzitutto di coordinare tale norma con le altre regole presenti nel codice civile con riferimento al nome degli enti, perché, se all'impresa sociale si adattano forme giuridiche diverse, dagli enti no profit del I libro fino agli enti del libro V, è evidente che le regole che presiedono alla formazione del nome dell'impresa sociale sono innanzitutto quelle relative alla tipologia di ente cui essa concretamente appartiene. In secondo luogo l'autrice si sofferma sui caratteri della denominazione dell'impresa sociale al fine di individuare compiutamente i limiti entro i quali deve delinearsi la scelta della denominazione e quali sono gli strumenti a disposizione dell'ente per la tutela della propria denominazione.Pubblicazioni consigliate
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