I giuristi classici distinguevano all’interno dei patti aggiunti ex intervallo ai contratti tutelati con azioni di buona fede, in particolare alla compravendita, non tanto tra pacta pro reo e pacta pro actore, quanto piuttosto tra patti che incidono su aspetti fondamentali del contenuto contrattuale e patti che riguardano solo elementi secondari; tra questi ultimi, poi, essi consideravano in modo differenziato i patti che riducono il contenuto del contratto precedentemente convenuto e quelli diretti a introdurre nuove disposizioni. I patti che modificano elementi essenziali, come il prezzo della compravendita, vengono interpretati, già a partire da Pomponio, come atti che contengono sia una disposizione diretta a estinguere il precedente contratto sia un nuovo contratto; ciò è reso possibile – oltre che dalla struttura informale dei contratti consensuali, sostanzialmente coincidente con quella dei patti – dal fatto che si tratta di contratti regolati dal regime della buona fede. Per quanto riguarda i patti ex intervallo che modificano degli adminicula, quando la variazione sia in senso riduttivo, si riconosce all’accordo piena efficacia, per il motivo che esso non aggiunge nulla a quanto stabilito originariamente. Si potrebbe dire che nel più è compreso anche il meno e quindi far valere il patto significa, in realtà, azionare lo stesso contratto: per questo motivo si ammette che anche l’attore possa giovarsi di simili patti. Questo sembra il ragionamento adottato da Papiniano e da Paolo nei passi esaminati. La ricostruzione proposta da Pomponio e seguita da Ulpiano è teoricamente diversa, ma conduce in definitiva al medesimo risultato: il patto diminutivo viene considerato come un nuovo contratto (quasi renovatus contractus ... quasi repetita partis emptionis). Tale proposta interpretativa può sembrare rivoluzionaria rispetto alla regola ex nudo pacto non oritur actio, ma in realtà essa si limita ad ampliare l’ambito di applicazione della soluzione proposta per il patto ex intervallo che modifichi elementi sostanziali. L’unica concreta differenza tra le due ricostruzioni si potrebbe ravvisare nel fatto che secondo la soluzione di Pomponio e di Ulpiano gli effetti del patto dovrebbero decorrere ex nunc, mentre secondo l’altra teoria si avrebbe un’efficacia retroattiva; le ipotetiche conseguenze pratiche sarebbero notevoli, in quanto nel caso di contratto renovatus eventuali elementi accedenti al primo contratto, che non fossero ripetuti, dovrebbero cadere con esso, mentre essi conserverebbero valore ove si riconosca al patto la forza di modificare direttamente il precedente contratto. Nell’ipotesi in cui il patto introduca un adminiculum che in origine non era stato contemplato, torna ad avere pieno vigore il principio per cui dal nudo patto sorge soltanto eccezione: esso può essere fatto valere unicamente dal contraente convenuto.

Brevi riflessioni in tema di patti modificativi

LAMBRINI, PAOLA
2007

Abstract

I giuristi classici distinguevano all’interno dei patti aggiunti ex intervallo ai contratti tutelati con azioni di buona fede, in particolare alla compravendita, non tanto tra pacta pro reo e pacta pro actore, quanto piuttosto tra patti che incidono su aspetti fondamentali del contenuto contrattuale e patti che riguardano solo elementi secondari; tra questi ultimi, poi, essi consideravano in modo differenziato i patti che riducono il contenuto del contratto precedentemente convenuto e quelli diretti a introdurre nuove disposizioni. I patti che modificano elementi essenziali, come il prezzo della compravendita, vengono interpretati, già a partire da Pomponio, come atti che contengono sia una disposizione diretta a estinguere il precedente contratto sia un nuovo contratto; ciò è reso possibile – oltre che dalla struttura informale dei contratti consensuali, sostanzialmente coincidente con quella dei patti – dal fatto che si tratta di contratti regolati dal regime della buona fede. Per quanto riguarda i patti ex intervallo che modificano degli adminicula, quando la variazione sia in senso riduttivo, si riconosce all’accordo piena efficacia, per il motivo che esso non aggiunge nulla a quanto stabilito originariamente. Si potrebbe dire che nel più è compreso anche il meno e quindi far valere il patto significa, in realtà, azionare lo stesso contratto: per questo motivo si ammette che anche l’attore possa giovarsi di simili patti. Questo sembra il ragionamento adottato da Papiniano e da Paolo nei passi esaminati. La ricostruzione proposta da Pomponio e seguita da Ulpiano è teoricamente diversa, ma conduce in definitiva al medesimo risultato: il patto diminutivo viene considerato come un nuovo contratto (quasi renovatus contractus ... quasi repetita partis emptionis). Tale proposta interpretativa può sembrare rivoluzionaria rispetto alla regola ex nudo pacto non oritur actio, ma in realtà essa si limita ad ampliare l’ambito di applicazione della soluzione proposta per il patto ex intervallo che modifichi elementi sostanziali. L’unica concreta differenza tra le due ricostruzioni si potrebbe ravvisare nel fatto che secondo la soluzione di Pomponio e di Ulpiano gli effetti del patto dovrebbero decorrere ex nunc, mentre secondo l’altra teoria si avrebbe un’efficacia retroattiva; le ipotetiche conseguenze pratiche sarebbero notevoli, in quanto nel caso di contratto renovatus eventuali elementi accedenti al primo contratto, che non fossero ripetuti, dovrebbero cadere con esso, mentre essi conserverebbero valore ove si riconosca al patto la forza di modificare direttamente il precedente contratto. Nell’ipotesi in cui il patto introduca un adminiculum che in origine non era stato contemplato, torna ad avere pieno vigore il principio per cui dal nudo patto sorge soltanto eccezione: esso può essere fatto valere unicamente dal contraente convenuto.
2007
Studi per Giovanni Nicosia
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