L'articolo commenta le posizioni della Commissione di Venezia a proposito del diritto di voto delle persone con disabilità psicosociale. Alla luce del principio di non-discriminazione, così come definito dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, e del dovere di evitare qualunque forma di stigma nei riguardi di settori della popolazione, si conclude per l'inopportunità prevedere alcuna limitazione, anche decisa caso per caso dall'autorità giudiziaria, al diritto di voto motivata dalla disabilità mentale della persona.
Le limitazioni al diritto di voto delle persone con disabilità intellettive dovrebbero essere rimosse. In margine alla dichiarazione interpretativa dell'ottobre 2010 della Venice Commission
DE STEFANI, PAOLO
2011
Abstract
L'articolo commenta le posizioni della Commissione di Venezia a proposito del diritto di voto delle persone con disabilità psicosociale. Alla luce del principio di non-discriminazione, così come definito dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, e del dovere di evitare qualunque forma di stigma nei riguardi di settori della popolazione, si conclude per l'inopportunità prevedere alcuna limitazione, anche decisa caso per caso dall'autorità giudiziaria, al diritto di voto motivata dalla disabilità mentale della persona.File in questo prodotto:
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