Il sistema di tutela, come noto di chiara derivazione romanistica, apprestato dal legislatore del ’42 per l’acquirente di cosa viziata – si tratti di compravendita di cosa specifica ovvero generica – non contempla la sostituzione (o la riparazione) della res: a fronte della mancata previsione della sostituzione come rimedio peculiare alla garanzia per i vizi, la dottrina italiana ha tentato di affermarne l’esistenza – quanto meno con riguardo alla compravendita di cosa generica – riportandola all’area dell’(esatto) adempimento ovvero a quella del risarcimento in forma specifica, ancorando, in quest’ultimo caso, il rimedio alla ricorrenza degli estremi della colpa e del danno. Il dibattito è stato di recente alimentato dall’attuazione, nel nostro ordinamento, della direttiva 99/44 sulla compravendita di beni di consumo, la quale ha predisposto il rimedio della sostituzione a favore dell’acquirente-consumatore di un bene che presenti un difetto di conformità al contratto. L’articolo, dopo un inquadramento della disciplina di derivazione comunitaria, affronta lo specifico problema costituito dalla compatibilità, logica prima ancora che giuridica, tra il rimedio della sostituzione e la contrattazione del bene come cosa specifica. In quest’ottica si è messo in luce, in primo luogo, la probabile non rispondenza della sostituzione agli interessi dell’acquirente, il quale, ove si tratti di vendita di specie, deve presumersi si sia determinato a negoziare esclusivamente in vista dell’acquisto di quello specifico esemplare. In secondo luogo, si è dubitato della possibilità, ex latere venditoris, di adempiere all’obbligazione di sostituzione, dal momento che l’impegno traslativo del venditore riguarda unicamente quell’unico bene in concreto viziato. L’analisi e la soluzione di entrambi i profili problematici sono state condotte attraverso un confronto con l’ordinamento giuridico tedesco, nel quale, successivamente alla riforma del 2002, la questione della sostituzione del bene viziato in rapporto alla vendita di specie si è posta con forza all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza, attesa la formulazione delle norme riformate, le quali, senza distinguere tra vendita generica e vendita specifica, configurano, in alternativa, i rimedi della riparazione ovvero della sostituzione del bene viziato (§ 439 BGB). Il lavoro si propone, dunque, di rappresentare e analizzare le principali soluzioni offerte dalla letteratura tedesca al problema, con riguardo sia alla disciplina anteriore all’entrata in vigore della Schuldrechtsreform, sia a quella da quest’ultima scaturente, senza dimenticare il background costituito dalla normativa comunitaria contenuta nella direttiva 99/44/CE, che di quella riforma è stata l’occasione, e della Convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di beni mobili, che della nuova disciplina dei vizi è stata in certa misura il modello.

Sostituzione di bene viziato e contrattazione di cosa specifica: i termini della questione nel diritto tedesco e nel pensiero giuridico italiano.

ABATANGELO, CHIARA
2004

Abstract

Il sistema di tutela, come noto di chiara derivazione romanistica, apprestato dal legislatore del ’42 per l’acquirente di cosa viziata – si tratti di compravendita di cosa specifica ovvero generica – non contempla la sostituzione (o la riparazione) della res: a fronte della mancata previsione della sostituzione come rimedio peculiare alla garanzia per i vizi, la dottrina italiana ha tentato di affermarne l’esistenza – quanto meno con riguardo alla compravendita di cosa generica – riportandola all’area dell’(esatto) adempimento ovvero a quella del risarcimento in forma specifica, ancorando, in quest’ultimo caso, il rimedio alla ricorrenza degli estremi della colpa e del danno. Il dibattito è stato di recente alimentato dall’attuazione, nel nostro ordinamento, della direttiva 99/44 sulla compravendita di beni di consumo, la quale ha predisposto il rimedio della sostituzione a favore dell’acquirente-consumatore di un bene che presenti un difetto di conformità al contratto. L’articolo, dopo un inquadramento della disciplina di derivazione comunitaria, affronta lo specifico problema costituito dalla compatibilità, logica prima ancora che giuridica, tra il rimedio della sostituzione e la contrattazione del bene come cosa specifica. In quest’ottica si è messo in luce, in primo luogo, la probabile non rispondenza della sostituzione agli interessi dell’acquirente, il quale, ove si tratti di vendita di specie, deve presumersi si sia determinato a negoziare esclusivamente in vista dell’acquisto di quello specifico esemplare. In secondo luogo, si è dubitato della possibilità, ex latere venditoris, di adempiere all’obbligazione di sostituzione, dal momento che l’impegno traslativo del venditore riguarda unicamente quell’unico bene in concreto viziato. L’analisi e la soluzione di entrambi i profili problematici sono state condotte attraverso un confronto con l’ordinamento giuridico tedesco, nel quale, successivamente alla riforma del 2002, la questione della sostituzione del bene viziato in rapporto alla vendita di specie si è posta con forza all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza, attesa la formulazione delle norme riformate, le quali, senza distinguere tra vendita generica e vendita specifica, configurano, in alternativa, i rimedi della riparazione ovvero della sostituzione del bene viziato (§ 439 BGB). Il lavoro si propone, dunque, di rappresentare e analizzare le principali soluzioni offerte dalla letteratura tedesca al problema, con riguardo sia alla disciplina anteriore all’entrata in vigore della Schuldrechtsreform, sia a quella da quest’ultima scaturente, senza dimenticare il background costituito dalla normativa comunitaria contenuta nella direttiva 99/44/CE, che di quella riforma è stata l’occasione, e della Convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di beni mobili, che della nuova disciplina dei vizi è stata in certa misura il modello.
2004
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