Si tratta di una nota alla sentenza della Cassazione n. 15035, con la quale si è stabilito che in caso di vendita o preliminare di vendita di cosa altrui, il venditore o il promittente venditore è obbligato a procurare al compratore o al promissario compratore l'acquisto della proprietà della cosa. In caso di inadempimento, la parte inadempiente nella stipula del contratto definitivo deve essere individuata nel promittente venditore e non nel terzo proprietario, che pure avesse accettato di intestare il bene al promissario acquirente.
Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui (nota a Cass., 27.11.2001, n. 15035)
VIGLIONE, FILIPPO
2002
Abstract
Si tratta di una nota alla sentenza della Cassazione n. 15035, con la quale si è stabilito che in caso di vendita o preliminare di vendita di cosa altrui, il venditore o il promittente venditore è obbligato a procurare al compratore o al promissario compratore l'acquisto della proprietà della cosa. In caso di inadempimento, la parte inadempiente nella stipula del contratto definitivo deve essere individuata nel promittente venditore e non nel terzo proprietario, che pure avesse accettato di intestare il bene al promissario acquirente.File in questo prodotto:
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