La canalizzazione dei prodotti dalla produzione al consumo avviene generalmente secondo due forme, quella della distribuzione articolata sul rapporto diretto produttore-consumatore, e quella della distribuzione indiretta che vede l'interposizione tra i primi due del dettagliante (canale corto) o anche, a monte, del grossista (canale lungo) e la cui fisionomia può poi arricchirsi dell'intervento di ulteriori soggetti economici ausiliari del produttore (agenti, commissionari, mediatori). All’interno di questi due poli estremi si sono sviluppate svariate modalità organizzative, che permettono di coordinare la fase produttiva con quella distributiva, attraverso un fenomeno economico cosiddetto di integrazione verticale. I tradizionali strumenti contrattuali sono risultati inadatti a disciplinare siffatti rapporti tra produttori e distributori integrati, e ciò ha fatto nascere nella prassi figure negoziali nuove, designate utilizzando svariate denominazioni, quali “rivenditore autorizzato”, “concessionario” esclusivo e non, “franchisee” (o affiliato) e riguardanti altrettante tipologie contrattuali che la dottrina accomuna nell'ampia denominazione di contratti di distribuzione. La ricostruzione dei profili distintivi tra il contratto di concessione di vendita e quello di franchising è da sempre oggetto di analisi da parte della dottrina: sembrerebbe che la differenza tra concessione di vendita e franchising non vada ricercata nella presenza o meno di una singola clausola ma che per inquadrare una pattuizione contrattuale nell'uno o nell'altro tipo di rapporto sia necessario procedere ad una valutazione globale dell'assetto di interessi realizzato e alla luce di questo giudicare se esiste un livello di integrazione tale da fare ritenere più corretto parlare di concessione di vendita che di franchising.
Franchising e concessione di vendita a confronto.
SEGA, DANIELA
2001
Abstract
La canalizzazione dei prodotti dalla produzione al consumo avviene generalmente secondo due forme, quella della distribuzione articolata sul rapporto diretto produttore-consumatore, e quella della distribuzione indiretta che vede l'interposizione tra i primi due del dettagliante (canale corto) o anche, a monte, del grossista (canale lungo) e la cui fisionomia può poi arricchirsi dell'intervento di ulteriori soggetti economici ausiliari del produttore (agenti, commissionari, mediatori). All’interno di questi due poli estremi si sono sviluppate svariate modalità organizzative, che permettono di coordinare la fase produttiva con quella distributiva, attraverso un fenomeno economico cosiddetto di integrazione verticale. I tradizionali strumenti contrattuali sono risultati inadatti a disciplinare siffatti rapporti tra produttori e distributori integrati, e ciò ha fatto nascere nella prassi figure negoziali nuove, designate utilizzando svariate denominazioni, quali “rivenditore autorizzato”, “concessionario” esclusivo e non, “franchisee” (o affiliato) e riguardanti altrettante tipologie contrattuali che la dottrina accomuna nell'ampia denominazione di contratti di distribuzione. La ricostruzione dei profili distintivi tra il contratto di concessione di vendita e quello di franchising è da sempre oggetto di analisi da parte della dottrina: sembrerebbe che la differenza tra concessione di vendita e franchising non vada ricercata nella presenza o meno di una singola clausola ma che per inquadrare una pattuizione contrattuale nell'uno o nell'altro tipo di rapporto sia necessario procedere ad una valutazione globale dell'assetto di interessi realizzato e alla luce di questo giudicare se esiste un livello di integrazione tale da fare ritenere più corretto parlare di concessione di vendita che di franchising.Pubblicazioni consigliate
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