Il lavoro studia il tema della irresponsabilità, prevista dall’art. 122 Cost., dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La norma costituzionale è punto di convergenza di diversi rilevanti principi: l’eguaglianza delle persone di fronte alla legge, l’esigenza che la volontà politica delle assemblee legislative si possa formare nel modo più libero e consapevole, la garanzia dei diritti delle persone lese, l’indipendenza della magistratura. L’irresponsabilità è analizzata tanto negli aspetti sostanziali (ambito soggettivo di applicazione, funzioni coperte) quanto negli aspetti processuali, relativi alle modalità secondo cui è possibile fare valere la garanzia costituzionale; modalità le quali presentano significative divergenze rispetto alla analoga garanzia che l’art. 68 Cost. prevede per i parlamentari. Oltre che di tutta la giurisprudenza costituzionale rilevante, lo studio tiene conto della legislazione regionale di attuazione e della prassi applicativa formatasi presso i consigli, negando che le delibere con le quali essi affermano la insindacabilità di comportamenti di propri consiglieri possano avere effetti inibitori dell’attività giurisdizionale analoghi a quelli riconosciuti alle corrispondenti delibere delle camere del parlamento. Considerato che alcuni comportamenti coperti dalla insindacabilità ledono diritti individuali delle persone, lo studio suggerisce che almeno in taluni casi della lesione possa essere chiamato a rispondere l’ente regione.

I consiglieri regionali

AMBROSI, ANDREA
2005

Abstract

Il lavoro studia il tema della irresponsabilità, prevista dall’art. 122 Cost., dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La norma costituzionale è punto di convergenza di diversi rilevanti principi: l’eguaglianza delle persone di fronte alla legge, l’esigenza che la volontà politica delle assemblee legislative si possa formare nel modo più libero e consapevole, la garanzia dei diritti delle persone lese, l’indipendenza della magistratura. L’irresponsabilità è analizzata tanto negli aspetti sostanziali (ambito soggettivo di applicazione, funzioni coperte) quanto negli aspetti processuali, relativi alle modalità secondo cui è possibile fare valere la garanzia costituzionale; modalità le quali presentano significative divergenze rispetto alla analoga garanzia che l’art. 68 Cost. prevede per i parlamentari. Oltre che di tutta la giurisprudenza costituzionale rilevante, lo studio tiene conto della legislazione regionale di attuazione e della prassi applicativa formatasi presso i consigli, negando che le delibere con le quali essi affermano la insindacabilità di comportamenti di propri consiglieri possano avere effetti inibitori dell’attività giurisdizionale analoghi a quelli riconosciuti alle corrispondenti delibere delle camere del parlamento. Considerato che alcuni comportamenti coperti dalla insindacabilità ledono diritti individuali delle persone, lo studio suggerisce che almeno in taluni casi della lesione possa essere chiamato a rispondere l’ente regione.
2005
Immunità  politiche e giustizia penale
9788834854242
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