A partire dalla sentenza CGCE 28 ottobre 2004, C-148/03, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, l'A. si sofferma anzitutto sui rapporti esistenti da un punto di vista generale tra il regime di Bruxelles e i titoli di competenza previsti da convenzioni internazionali in materie particolari. Da un punto di vista specifico, sottolinea l'importanza della pronuncia in commento in relazione alla particolare situazione di un convenuto non comparso, in relazione alla previsione dell'art. 57 della Convenzione di Bruxelles. L'autore critica poi la sommarietà della motivazione della sentenza della Corte, tanto più grave in considerazione dell'assenza di conclusioni dell'avvocato generale nella causa de qua. Infine, l'A. commenta una sentenza parallela resa, nello stesso torno di tempo, dal BGH tedesco, senza avvalersi del rinvio pregiudiziale, pur obbligatorio da parte di un giudice di ultima istanza, sottolineando come non ricorressero, nella fattispecie, i presupposti di applicazione della giurisprudenza CILFIT.
Regime comunitario della competenza giurisdizionale e rilievo delle convenzioni in materie particolari in caso di mancata comparizione del convenuto: brevi note sulla motivazione delle sentenze della Corte e sulla dottrina dell'acte clair
CORTESE, BERNARDO
2005
Abstract
A partire dalla sentenza CGCE 28 ottobre 2004, C-148/03, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, l'A. si sofferma anzitutto sui rapporti esistenti da un punto di vista generale tra il regime di Bruxelles e i titoli di competenza previsti da convenzioni internazionali in materie particolari. Da un punto di vista specifico, sottolinea l'importanza della pronuncia in commento in relazione alla particolare situazione di un convenuto non comparso, in relazione alla previsione dell'art. 57 della Convenzione di Bruxelles. L'autore critica poi la sommarietà della motivazione della sentenza della Corte, tanto più grave in considerazione dell'assenza di conclusioni dell'avvocato generale nella causa de qua. Infine, l'A. commenta una sentenza parallela resa, nello stesso torno di tempo, dal BGH tedesco, senza avvalersi del rinvio pregiudiziale, pur obbligatorio da parte di un giudice di ultima istanza, sottolineando come non ricorressero, nella fattispecie, i presupposti di applicazione della giurisprudenza CILFIT.Pubblicazioni consigliate
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