Nota alla sentenza 25 febbraio 1999, n. 41 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, secondo il quale si presumono donazioni, ricorrendo il presupposto della maggior imposizione tributaria, i trasferimenti immobiliari tra parenti in linea retta e coniugi, nella parte in cui non consente al contribuente la prova dell’avvenuto pagamento del corrispettivo, e quindi della natura onerosa dell’acquisto.
Una sentenza apparentemente asimmetrica della Corte costituzionale finalmente cancella la presunzione di liberalità sui trasferimenti immobiliari.
ANTONINI, LUCA
2000
Abstract
Nota alla sentenza 25 febbraio 1999, n. 41 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, secondo il quale si presumono donazioni, ricorrendo il presupposto della maggior imposizione tributaria, i trasferimenti immobiliari tra parenti in linea retta e coniugi, nella parte in cui non consente al contribuente la prova dell’avvenuto pagamento del corrispettivo, e quindi della natura onerosa dell’acquisto.File in questo prodotto:
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