La III sezione della Cassazione torna sul delicato tema dei limiti oggettivi del giudicato individuando una soluzione mediana e compositiva, che comunque privilegia l'art. 112 c.p.c. rispetto all'art. 1421 c.c., nel senso che nel caso di domanda costitutiva (la fattispecie è relativa ad un caso di risoluzione ma tale regola si può estendere anche alle ipotesi di rescissione o di annullamento), l'accertamento presupposto della validità ed esistenza (oppure no) del contratto non investe con efficacia di giudicato il rapporto giuridico nella sua interezza, valendo pur qui i limiti traibili dall'art. 34 c.p.c. L'A. annota adesivamente la pronuncia.
La Cassazione prosegue nel suo dialogo con l'art. 1421 c.c. e trova la soluzione più proporzionata (la nullità del contratto va sempre rilevata, ma non si forma "ad ogni effetto" il giudicato)
CONSOLO, CLAUDIO
2006
Abstract
La III sezione della Cassazione torna sul delicato tema dei limiti oggettivi del giudicato individuando una soluzione mediana e compositiva, che comunque privilegia l'art. 112 c.p.c. rispetto all'art. 1421 c.c., nel senso che nel caso di domanda costitutiva (la fattispecie è relativa ad un caso di risoluzione ma tale regola si può estendere anche alle ipotesi di rescissione o di annullamento), l'accertamento presupposto della validità ed esistenza (oppure no) del contratto non investe con efficacia di giudicato il rapporto giuridico nella sua interezza, valendo pur qui i limiti traibili dall'art. 34 c.p.c. L'A. annota adesivamente la pronuncia.Pubblicazioni consigliate
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