Il caso in questione si inserisce in un ampio dibattito sul tema del trasferimento d’azienda, e in particolare del ramo di azienda. Esso riguarda la cessione del ramo d’azienda “Servizi Generali”, da parte della Ansaldo Energia S.p.A., al Consorzio Manital, nell’ambito di una asserita operazione di riorganizzazione aziendale, tesa a far riacquistare competitività alla Ansaldo. I problemi sono emersi specificamente nell’ambito di operazioni tese ad esternalizzare attività non strategiche e comunque non attinenti all’attività principale d’impresa. Con la vicenda in esame, dunque, vengono allo scoperto i punti nevralgici della disciplina del trasferimento d’azienda: innanzitutto, se le operazioni di esternalizzazione possano essere regolate come trasferimenti di rami aziendali; in secondo luogo, ma preliminarmente dal punto di vista concettuale, quale sia la specificazione della nozione stessa di azienda e di suo ramo, necessario preambolo alla definizione del campo di applicazione di tutta la normativa de qua; infine, la questione della necessità o meno di un consenso dei lavoratori, anche nel caso di sussistenza di un reale trasferimento di ramo d’azienda, necessità da taluno asserita in via interpretativa alla luce delle indicazioni apparentemente provenienti a livello comunitario.

Problemi di inquadramento giuridico e di tutela dei lavoratori nel trasferimento d'azienda, a fronte di operazioni di esternalizzazione

LIMENA, FRANCESCA
2003

Abstract

Il caso in questione si inserisce in un ampio dibattito sul tema del trasferimento d’azienda, e in particolare del ramo di azienda. Esso riguarda la cessione del ramo d’azienda “Servizi Generali”, da parte della Ansaldo Energia S.p.A., al Consorzio Manital, nell’ambito di una asserita operazione di riorganizzazione aziendale, tesa a far riacquistare competitività alla Ansaldo. I problemi sono emersi specificamente nell’ambito di operazioni tese ad esternalizzare attività non strategiche e comunque non attinenti all’attività principale d’impresa. Con la vicenda in esame, dunque, vengono allo scoperto i punti nevralgici della disciplina del trasferimento d’azienda: innanzitutto, se le operazioni di esternalizzazione possano essere regolate come trasferimenti di rami aziendali; in secondo luogo, ma preliminarmente dal punto di vista concettuale, quale sia la specificazione della nozione stessa di azienda e di suo ramo, necessario preambolo alla definizione del campo di applicazione di tutta la normativa de qua; infine, la questione della necessità o meno di un consenso dei lavoratori, anche nel caso di sussistenza di un reale trasferimento di ramo d’azienda, necessità da taluno asserita in via interpretativa alla luce delle indicazioni apparentemente provenienti a livello comunitario.
2003
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