Gli AA. annotano criticamente la sentenza della Corte di Giustizia europea del 6 giugno 2002 (causa Italian Leather Spa c. WECO Polstermobel GmbH Co.), secondo cui l'art. 27, n. 3 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale va interpretato nel senso che una decisione straniera pronunciata al termine di un procedimento sommario, con cui un giudice emana un provvedimento che imponga ad un debitore di astenersi dal compiere determinati atti, è in contrasto con una decisione pronunciata al termine di un procedimento sommario tra le stesse parti da un giudice dello Stato richiesto che neghi tale provvedimento. Laddove rilevi il contrasto, ai sensi dell'art. 27, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, tra una decisione di un giudice di un altro Stato contraente e una decisione pronunciata tra le stesse parti da un giudice dello Stato richiesto, il giudice di quest'ultimo Stato è tenuto a negare il riconoscimento alla decisione straniera.
Conflitto fra provvedimenti sommari-cautelari e diniego di riconoscimento: la Italian Leather segna una forzatura
CONSOLO, CLAUDIO;
2002
Abstract
Gli AA. annotano criticamente la sentenza della Corte di Giustizia europea del 6 giugno 2002 (causa Italian Leather Spa c. WECO Polstermobel GmbH Co.), secondo cui l'art. 27, n. 3 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale va interpretato nel senso che una decisione straniera pronunciata al termine di un procedimento sommario, con cui un giudice emana un provvedimento che imponga ad un debitore di astenersi dal compiere determinati atti, è in contrasto con una decisione pronunciata al termine di un procedimento sommario tra le stesse parti da un giudice dello Stato richiesto che neghi tale provvedimento. Laddove rilevi il contrasto, ai sensi dell'art. 27, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, tra una decisione di un giudice di un altro Stato contraente e una decisione pronunciata tra le stesse parti da un giudice dello Stato richiesto, il giudice di quest'ultimo Stato è tenuto a negare il riconoscimento alla decisione straniera.Pubblicazioni consigliate
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