Il volume approfondisce una questione dogmatica classica di rinnovato estremo interesse pratico essendo numerosi gli istituti, anche di nuova introduzione, che trattano autonomamente la punibilità. Il risultato è la individuazione di un fondamento omogeneo degli istituti della punibilità che ne legittima la collocazione nella teoria del reato e consente di distinguerli dagli istituti estranei a tale ambito e, di conseguenza, la individuazione di una disciplina omogenea e razionale. La teoria della punibilità quale quarto elemento del reato proposta soddisfa, da un lato, la esigenza della tutela dei beni giuridici al contempo limitando per quanto possibile l’uso della sanzione penale; dall’altro, distingue nettamente la non punibilità dai casi di mancata applicazione o esecuzione della sanzione che depotenziano l’efficacia generalpreventiva del diritto penale, con ciò volendo contribuire al rafforzamento di questo essenziale strumento di tutela. Comunque, si contrappone alla rimessione alla valutazione discrezionale del giudice della soddisfazione delle esigenze general e specialpreventive o della esiguità dell’illecito, segno dell’incapacità teorica e pratica di osservare i canoni del diritto penale liberale. Si tratta, dunque, della declinazione delle concezioni illuministico-liberali che basano il diritto penale sul pragmatico obiettivo della tutela dei beni giuridici e che individuano nella legge, ovvero nella comminatoria edittale, una sicura garanzia delle libertà dei cittadini. La punibilità quale elemento del reato rafforza, in definitiva, la strutturazione in termini liberali della teoria del reato.
La punibilità quarto elemento del reato
COCCO, GIOVANNI
2017
Abstract
Il volume approfondisce una questione dogmatica classica di rinnovato estremo interesse pratico essendo numerosi gli istituti, anche di nuova introduzione, che trattano autonomamente la punibilità. Il risultato è la individuazione di un fondamento omogeneo degli istituti della punibilità che ne legittima la collocazione nella teoria del reato e consente di distinguerli dagli istituti estranei a tale ambito e, di conseguenza, la individuazione di una disciplina omogenea e razionale. La teoria della punibilità quale quarto elemento del reato proposta soddisfa, da un lato, la esigenza della tutela dei beni giuridici al contempo limitando per quanto possibile l’uso della sanzione penale; dall’altro, distingue nettamente la non punibilità dai casi di mancata applicazione o esecuzione della sanzione che depotenziano l’efficacia generalpreventiva del diritto penale, con ciò volendo contribuire al rafforzamento di questo essenziale strumento di tutela. Comunque, si contrappone alla rimessione alla valutazione discrezionale del giudice della soddisfazione delle esigenze general e specialpreventive o della esiguità dell’illecito, segno dell’incapacità teorica e pratica di osservare i canoni del diritto penale liberale. Si tratta, dunque, della declinazione delle concezioni illuministico-liberali che basano il diritto penale sul pragmatico obiettivo della tutela dei beni giuridici e che individuano nella legge, ovvero nella comminatoria edittale, una sicura garanzia delle libertà dei cittadini. La punibilità quale elemento del reato rafforza, in definitiva, la strutturazione in termini liberali della teoria del reato.Pubblicazioni consigliate
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