Questo volume si inquadra nel più ampio filone degli studi concernenti l’operatività dei principi fondamentali, specie di derivazione costituzionale, nei diversi campi dell’ordinamento e della corrispondenza tra principi costituzionali e di fonte internazionale. Molteplici e differenti sono le norme codificate in attuazione del principio di uguaglianza all’interno delle fonti internazionali, analogamente peraltro a quelle presenti nelle fonti interne ed europee. La ricostruzione di un principio generale a garanzia di un diritto di natura fondamentale, ed oggetto di un obbligo statuale erga omnes è il risultato dell’evoluzione della disciplina internazionale in tema di diritti essenziali della persona, che ha evidenziato un interesse giuridico al rispetto di tali diritti in capo alla comunità degli Stati, con riferimento anche al principio di uguaglianza, generalmente inteso. Le norme internazionali relative alla tutela dei diritti fondamentali tendono a garantire, infatti, in maniera diretta interessi primari dell’essere umano inteso nella sua universalità e senza alcuna discriminazione, con la conseguenza che ad es. l’art. 3 della Costituzione italiana viene inteso con riguardo non solo ai diritti dei cittadini, letteralmente considerati, ma anche agli stranieri alla luce di una lettura congiunta degli artt. 2, 3, e 10 della Costituzione. Pertanto il principio di uguaglianza, pur essendo nell’art. 3 riferito ai cittadini italiani può ritenersi esteso agli stranieri qualora si tratti della tutela di diritti inviolabili dell’uomo, garantiti allo straniero anche in conformità con l’ordinamento internazionale. Da tali premesse parte l’indagine condotta nel volume al fine di valutare gli effetti che il principio in esame determina nell’ambito del diritto internazionale privato, in ragione della rilevanza che hanno i diritti fondamentali dell’uomo nelle relazioni tra privati in situazioni atte a determinare conflitti di leggi e di giurisdizioni. Ciò, indipendentemente dalla natura neutra delle norme dirette a designare il giudice competente o la legge applicabile alle situazioni che presentano profili di internazionalità e dalla difficoltà di conciliare l’universalità del diritto internazionale dei diritti dell’uomo con il relativismo del diritto internazionale privato, portato dei differenti metodi di coordinamento tra sistemi giuridici che lo caratterizza, così come della necessità che lo stesso ha di confrontarsi con istituti sconosciuti ai singoli ordinamenti in conflitto. Ai fini del diritto internazionale privato, il principio di uguaglianza, influisce in maniera particolare sull’ambito di applicazione delle norme che, pur essendo neutre quanto al contenuto rapportato al rispetto delle garanzie dei diritti fondamentali, hanno comunque necessità di essere definite quanto al loro ambito di applicazione. La rilevanza del principio di uguaglianza nella definizione delle soluzioni di diritto internazionale privato si coglie infatti nella percezione della necessità di garantire l’uguaglianza, tramite il rispetto delle differenze, secondo vari profili, analizzati con riguardo specifico alla parità delle parti di un rapporto giuridico o di una controversia, all’uguaglianza di trattamento delle situazioni giuridiche interne ed internazionali, ed infine all’uguale considerazione dei sistemi giuridici applicabili. Il presupposto comune appena esaminato non esclude infatti che la diversa rilevanza del principio di uguaglianza determini inevitabili tensioni, quali ad es. quelle che si verificano qualora l’ordine pubblico limiti l’applicabilità delle leggi straniere al fine di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza, pur ponendo le stesse in una condizione di inferiorità rispetto alla lex fori. La rilevanza concreta di tali profili nell’applicazione delle norme di conflitto e delle norme di diritto processuale civile internazionale evidenzia la necessità di indagare sugli stessi secondo un duplice profilo: da un lato, la considerazione sull’operatività stessa delle norme di conflitto, o di giurisdizione, che per il loro specifico contenuto, rivolto a richiamare una disciplina applicabile o un giudice competente in ordine alle fattispecie previste tramite criteri di collegamento, possono porsi in contrasto con il principio di uguaglianza; dall’altro, la differente questione collegata agli effetti dell’operatività delle norme di conflitto e quindi alla considerazione del rango delle norme straniere richiamate ed eventualmente della loro sindacabilità in base alle norme della Costituzione.
Il principio di uguaglianza nei conflitti di leggi e di giurisdizioni
TONOLO, SARA
2011
Abstract
Questo volume si inquadra nel più ampio filone degli studi concernenti l’operatività dei principi fondamentali, specie di derivazione costituzionale, nei diversi campi dell’ordinamento e della corrispondenza tra principi costituzionali e di fonte internazionale. Molteplici e differenti sono le norme codificate in attuazione del principio di uguaglianza all’interno delle fonti internazionali, analogamente peraltro a quelle presenti nelle fonti interne ed europee. La ricostruzione di un principio generale a garanzia di un diritto di natura fondamentale, ed oggetto di un obbligo statuale erga omnes è il risultato dell’evoluzione della disciplina internazionale in tema di diritti essenziali della persona, che ha evidenziato un interesse giuridico al rispetto di tali diritti in capo alla comunità degli Stati, con riferimento anche al principio di uguaglianza, generalmente inteso. Le norme internazionali relative alla tutela dei diritti fondamentali tendono a garantire, infatti, in maniera diretta interessi primari dell’essere umano inteso nella sua universalità e senza alcuna discriminazione, con la conseguenza che ad es. l’art. 3 della Costituzione italiana viene inteso con riguardo non solo ai diritti dei cittadini, letteralmente considerati, ma anche agli stranieri alla luce di una lettura congiunta degli artt. 2, 3, e 10 della Costituzione. Pertanto il principio di uguaglianza, pur essendo nell’art. 3 riferito ai cittadini italiani può ritenersi esteso agli stranieri qualora si tratti della tutela di diritti inviolabili dell’uomo, garantiti allo straniero anche in conformità con l’ordinamento internazionale. Da tali premesse parte l’indagine condotta nel volume al fine di valutare gli effetti che il principio in esame determina nell’ambito del diritto internazionale privato, in ragione della rilevanza che hanno i diritti fondamentali dell’uomo nelle relazioni tra privati in situazioni atte a determinare conflitti di leggi e di giurisdizioni. Ciò, indipendentemente dalla natura neutra delle norme dirette a designare il giudice competente o la legge applicabile alle situazioni che presentano profili di internazionalità e dalla difficoltà di conciliare l’universalità del diritto internazionale dei diritti dell’uomo con il relativismo del diritto internazionale privato, portato dei differenti metodi di coordinamento tra sistemi giuridici che lo caratterizza, così come della necessità che lo stesso ha di confrontarsi con istituti sconosciuti ai singoli ordinamenti in conflitto. Ai fini del diritto internazionale privato, il principio di uguaglianza, influisce in maniera particolare sull’ambito di applicazione delle norme che, pur essendo neutre quanto al contenuto rapportato al rispetto delle garanzie dei diritti fondamentali, hanno comunque necessità di essere definite quanto al loro ambito di applicazione. La rilevanza del principio di uguaglianza nella definizione delle soluzioni di diritto internazionale privato si coglie infatti nella percezione della necessità di garantire l’uguaglianza, tramite il rispetto delle differenze, secondo vari profili, analizzati con riguardo specifico alla parità delle parti di un rapporto giuridico o di una controversia, all’uguaglianza di trattamento delle situazioni giuridiche interne ed internazionali, ed infine all’uguale considerazione dei sistemi giuridici applicabili. Il presupposto comune appena esaminato non esclude infatti che la diversa rilevanza del principio di uguaglianza determini inevitabili tensioni, quali ad es. quelle che si verificano qualora l’ordine pubblico limiti l’applicabilità delle leggi straniere al fine di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza, pur ponendo le stesse in una condizione di inferiorità rispetto alla lex fori. La rilevanza concreta di tali profili nell’applicazione delle norme di conflitto e delle norme di diritto processuale civile internazionale evidenzia la necessità di indagare sugli stessi secondo un duplice profilo: da un lato, la considerazione sull’operatività stessa delle norme di conflitto, o di giurisdizione, che per il loro specifico contenuto, rivolto a richiamare una disciplina applicabile o un giudice competente in ordine alle fattispecie previste tramite criteri di collegamento, possono porsi in contrasto con il principio di uguaglianza; dall’altro, la differente questione collegata agli effetti dell’operatività delle norme di conflitto e quindi alla considerazione del rango delle norme straniere richiamate ed eventualmente della loro sindacabilità in base alle norme della Costituzione.Pubblicazioni consigliate
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