Il comma 3 dell’art. 111-bis prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), sentita la Banca d’Italia, siano stabilite le norme di attuazione delle disposizioni dell'art. 111-bis. IlMEF ha sottoposto a consultazione lo schema di decreto al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati. Si suggerisce: di stabilire un limite minimo al rapporto tra “Crediti verso Clientela” e “Totale Attivo” nella misura del 60%; di prevedere il medesimo standard di valutazione di rating etico imposto ai “finanziamenti” anche agli investimenti di capitale in “Attività finanziarie” e “Partecipazioni”; di includere le società benefit nel novero dei soggetti idonei a generare positivi impatti sociali ed ambientali; di introdurre elementi di flessibilità dei vincoli introdotti dal Legislatore, nella misura in cui ciò sia possibile, per raccordarlo con le norme del Testo Unico Bancario (artt. 32 e 37), del diritto societario, le best practice di banche etiche internazionali e i principi che definiscono i caratteri del banking responsabile nei contesti internazionali, in particolare con riferimento all’inclusione dei soci di minoranza (rispetto al gruppo che esprime gli organi di amministrazione della banca), ai controlli interni e la trasparenza verso l’esterno.
Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto ministeriale recante l’attuazione delle norme contenute nell’art. 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile
Alberto Lanzavecchia
;
2019
Abstract
Il comma 3 dell’art. 111-bis prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), sentita la Banca d’Italia, siano stabilite le norme di attuazione delle disposizioni dell'art. 111-bis. IlMEF ha sottoposto a consultazione lo schema di decreto al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati. Si suggerisce: di stabilire un limite minimo al rapporto tra “Crediti verso Clientela” e “Totale Attivo” nella misura del 60%; di prevedere il medesimo standard di valutazione di rating etico imposto ai “finanziamenti” anche agli investimenti di capitale in “Attività finanziarie” e “Partecipazioni”; di includere le società benefit nel novero dei soggetti idonei a generare positivi impatti sociali ed ambientali; di introdurre elementi di flessibilità dei vincoli introdotti dal Legislatore, nella misura in cui ciò sia possibile, per raccordarlo con le norme del Testo Unico Bancario (artt. 32 e 37), del diritto societario, le best practice di banche etiche internazionali e i principi che definiscono i caratteri del banking responsabile nei contesti internazionali, in particolare con riferimento all’inclusione dei soci di minoranza (rispetto al gruppo che esprime gli organi di amministrazione della banca), ai controlli interni e la trasparenza verso l’esterno.File | Dimensione | Formato | |
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