Il contesto sociale mostra una sempre maggiore richiesta di tutela “forte” dell’identità genetica e delle relative informazioni, di fronte a sempre più pervasive raccolte, impieghi e circolazioni dei dati genetici e a nuove forme di “abuso” a fini discriminatori. Gli strumenti penalistici esistenti non sono in grado di offrire una tutela adeguata alla privacy genetica. Rimane sottovalutato che il bene giuridico identità genetica appartiene al gruppo biologico oltre che alla singola persona fisica. De iure condendo, occorre sia un temperamento della fattispecie di inosservanza del provvedimento del Garante (art. 170 cod. privacy) nel verso della determinatezza, sia una selezione delle violazioni meritevoli di tutela penale, nonché diversificare la risposta sanzionatoria in relazione al grado di lesione del bene. Inoltre, il sistema sanzionatorio approntato dal Codice della privacy deve essere coordinato con quello previsto nel nuovo regolamento 679/2016 UE in materia di protezione dei dati personali. La discriminazione genetica non trova una diretta repressione penale in Italia. Inadeguatamente soccorre per taluni profili una protezione mediata tramite le norme penali che difendono la privacy genetica. Necessita una riformulazione delle fattispecie penali in materia di discriminazione, attraverso l’inserimento della punizione della discriminazione fondata sulle caratteristiche genetiche, secondo una definizione precisa di discriminazione e una dettagliata elencazione delle condotte costituenti «atti di discriminazione». L’inclusione delle caratteristiche genetiche tra i motivi di discriminazione dovrebbe inoltre essere accompagnata dall’inserimento nel dettato legislativo di una definizione di “caratteristica genetica”, che tenesse conto, tra l’altro, della dimensione sopraindividuale del dato genetico.
L'identità genetica nella tutela penale della privacy e contro la discriminazione
Provolo D.
2018
Abstract
Il contesto sociale mostra una sempre maggiore richiesta di tutela “forte” dell’identità genetica e delle relative informazioni, di fronte a sempre più pervasive raccolte, impieghi e circolazioni dei dati genetici e a nuove forme di “abuso” a fini discriminatori. Gli strumenti penalistici esistenti non sono in grado di offrire una tutela adeguata alla privacy genetica. Rimane sottovalutato che il bene giuridico identità genetica appartiene al gruppo biologico oltre che alla singola persona fisica. De iure condendo, occorre sia un temperamento della fattispecie di inosservanza del provvedimento del Garante (art. 170 cod. privacy) nel verso della determinatezza, sia una selezione delle violazioni meritevoli di tutela penale, nonché diversificare la risposta sanzionatoria in relazione al grado di lesione del bene. Inoltre, il sistema sanzionatorio approntato dal Codice della privacy deve essere coordinato con quello previsto nel nuovo regolamento 679/2016 UE in materia di protezione dei dati personali. La discriminazione genetica non trova una diretta repressione penale in Italia. Inadeguatamente soccorre per taluni profili una protezione mediata tramite le norme penali che difendono la privacy genetica. Necessita una riformulazione delle fattispecie penali in materia di discriminazione, attraverso l’inserimento della punizione della discriminazione fondata sulle caratteristiche genetiche, secondo una definizione precisa di discriminazione e una dettagliata elencazione delle condotte costituenti «atti di discriminazione». L’inclusione delle caratteristiche genetiche tra i motivi di discriminazione dovrebbe inoltre essere accompagnata dall’inserimento nel dettato legislativo di una definizione di “caratteristica genetica”, che tenesse conto, tra l’altro, della dimensione sopraindividuale del dato genetico.File | Dimensione | Formato | |
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