Proponiamo che la normativa secondaria di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo, destinata a confluire nella Circolare della Banca d’Italia n. 285 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”: 1) imponga al gruppo bancario cooperativo un limite dimensionale massimo, da noi individuato in trentatré banche e un attivo consolidato inferiore a 8 miliardi di euro; 2) si limiti a definire il contenuto minimo del contratto di coesione alle sole caratteristiche della garanzia in solido e al controllo dei rischi.

Consultazione pubblica su "Disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario cooperativo"

LANZAVECCHIA, ALBERTO
;
2016

Abstract

Proponiamo che la normativa secondaria di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo, destinata a confluire nella Circolare della Banca d’Italia n. 285 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”: 1) imponga al gruppo bancario cooperativo un limite dimensionale massimo, da noi individuato in trentatré banche e un attivo consolidato inferiore a 8 miliardi di euro; 2) si limiti a definire il contenuto minimo del contratto di coesione alle sole caratteristiche della garanzia in solido e al controllo dei rischi.
2016
Disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario cooperativo
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/gruppo-bancario-cooperativo/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
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