Il libro è stato pensato e scritto lasciandosi condurre dalla convinzione che, nella ricostruzione storico-giuridica, non siano solo le regole e i loro immediati contesti a costituire l’oggetto di una ricerca specialistica. Lo storico del diritto è, in fondo, un archeologo dei modelli istituzionali e questi si collocano, il più spesso criptati, dietro e sotto le regole o – è lo stesso – le nostre fonti giuridiche che costituiscono nella maggioranza dei casi gli unici dati di indagine. Ma una qualsiasi regola ha le sue ragioni socio-politiche, vicine o lontane, e il pieno intendimento di esse, come di un intero sistema, non può prescindere almeno dal tentarne l’individuazione. Anche la romanistica ha le sue convenzioni che limitano il campo della ricerca, come la convenzione cronologica o quella ad excludendum, almeno di massima, dei dati che non emergano, nemmeno immediatamente, dal testo giuridico. Nel libro si è provato di saggiare questo allargamento di prospettiva assumendo come banco di prova quella che appare una contraddizione normativa sol che si abbandoni l’ambito dello ius romanum e dei suoi meccanismi di esclusione che mirano piuttosto alla paralizzazione delle possibilità, pur esistenti in iure, attraverso l’azione coordinata di varie istituzioni normative; mentre sarebbe più economico conseguire il medesimo effetto tramite la diretta espunzione di una potenzialità giuridica ormai valutata inutile o inattuale o comunque difforme dalle relazioni di potere operanti nei fatti. Ci si è così domandato perché lo ius romanum abbia insistito, dall’inizio alla fine, nel riconoscimento della capacità patrimoniale della donna, laddove è evidentissimo il desiderio sociale di prescinderne, con la conseguente predisposizione di una molteplicità di rimedi giuridici volti a congelarla e quasi ad annientarla. In questa prospettiva si è ipotizzato che la capacità giuridica della donna costituisca una sorta di “rottame” di lungo corso, trasmesso ai romani fin dalla fondazione della città da antichissime culture preciviche e tollerata probabilmente per il noto conservatorismo istituzionale, a cui forse si aggiunge anche il modo complicato che il sistema romano classico aveva di essere, e di essere costruito, attraverso il modulo ricorrente della regola e della sua vanificazione mediante molteplici eccezioni, rese efficaci mediante complicati formalismi processuali. Questa capacità di facciata della donna romana sarà trasmessa anche alle esperienze successive dell’Europa continentale, e giungerà sino a noi anche se sarà corroborata da una progressiva immissione di realismo in connessione con l’emancipazione femminile avvenuta soprattutto nel novecento. Quel modello, la donna capace – e non capace – si dimostra ancora radicato nella società e probabilmente esso esprime a livello giuridico una certa tipologia della relazione tra uomo e donna che assegna a quest’ultima, per dirla con la nostra Costituzione (art.37) una “essenziale funzione familiare”, nel contesto della quale essa sembra contare, anche per la società generale, per la sua funzione riproduttiva entro e per la famiglia. E’ un tratto che emerge con particolare durezza nel contesto della Roma antica; un tratto oggi attenuato, ma presente e determinante. L’invenzione e la costruzione di assetti sociali e, quindi, giuridici radicalmente alternativi a livello del rapporto tra maschile e femminile implica necessariamente il ripensamento del modo della funzione riproduttiva della donna.

La capacità patrimoniale della donna come problema

ZANON, GIORGIA
2012

Abstract

Il libro è stato pensato e scritto lasciandosi condurre dalla convinzione che, nella ricostruzione storico-giuridica, non siano solo le regole e i loro immediati contesti a costituire l’oggetto di una ricerca specialistica. Lo storico del diritto è, in fondo, un archeologo dei modelli istituzionali e questi si collocano, il più spesso criptati, dietro e sotto le regole o – è lo stesso – le nostre fonti giuridiche che costituiscono nella maggioranza dei casi gli unici dati di indagine. Ma una qualsiasi regola ha le sue ragioni socio-politiche, vicine o lontane, e il pieno intendimento di esse, come di un intero sistema, non può prescindere almeno dal tentarne l’individuazione. Anche la romanistica ha le sue convenzioni che limitano il campo della ricerca, come la convenzione cronologica o quella ad excludendum, almeno di massima, dei dati che non emergano, nemmeno immediatamente, dal testo giuridico. Nel libro si è provato di saggiare questo allargamento di prospettiva assumendo come banco di prova quella che appare una contraddizione normativa sol che si abbandoni l’ambito dello ius romanum e dei suoi meccanismi di esclusione che mirano piuttosto alla paralizzazione delle possibilità, pur esistenti in iure, attraverso l’azione coordinata di varie istituzioni normative; mentre sarebbe più economico conseguire il medesimo effetto tramite la diretta espunzione di una potenzialità giuridica ormai valutata inutile o inattuale o comunque difforme dalle relazioni di potere operanti nei fatti. Ci si è così domandato perché lo ius romanum abbia insistito, dall’inizio alla fine, nel riconoscimento della capacità patrimoniale della donna, laddove è evidentissimo il desiderio sociale di prescinderne, con la conseguente predisposizione di una molteplicità di rimedi giuridici volti a congelarla e quasi ad annientarla. In questa prospettiva si è ipotizzato che la capacità giuridica della donna costituisca una sorta di “rottame” di lungo corso, trasmesso ai romani fin dalla fondazione della città da antichissime culture preciviche e tollerata probabilmente per il noto conservatorismo istituzionale, a cui forse si aggiunge anche il modo complicato che il sistema romano classico aveva di essere, e di essere costruito, attraverso il modulo ricorrente della regola e della sua vanificazione mediante molteplici eccezioni, rese efficaci mediante complicati formalismi processuali. Questa capacità di facciata della donna romana sarà trasmessa anche alle esperienze successive dell’Europa continentale, e giungerà sino a noi anche se sarà corroborata da una progressiva immissione di realismo in connessione con l’emancipazione femminile avvenuta soprattutto nel novecento. Quel modello, la donna capace – e non capace – si dimostra ancora radicato nella società e probabilmente esso esprime a livello giuridico una certa tipologia della relazione tra uomo e donna che assegna a quest’ultima, per dirla con la nostra Costituzione (art.37) una “essenziale funzione familiare”, nel contesto della quale essa sembra contare, anche per la società generale, per la sua funzione riproduttiva entro e per la famiglia. E’ un tratto che emerge con particolare durezza nel contesto della Roma antica; un tratto oggi attenuato, ma presente e determinante. L’invenzione e la costruzione di assetti sociali e, quindi, giuridici radicalmente alternativi a livello del rapporto tra maschile e femminile implica necessariamente il ripensamento del modo della funzione riproduttiva della donna.
2012
9788896477311
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