Una donna si rivolgeva al Tribunale al fine di ottenere la separazione personale con addebito in capo al marito, adducendo altresì che il comportamento di quest'ultimo - disinteressamento per lo stato di gravidanza della moglie, allontanamenti frequenti dalla casa familiare senza dar notizie di sé, richiesta di interrompere la gravidanza - le aveva causato danni patrimoniali e non patrimoniali, dei quali chiedeva il risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Il Tribunale, ritenendo che l'uomo avesse assunto "un atteggiamento clamorosamente incoerente con i progetti di vita familiare elaborati in precedenza dai coniugi", giunge a formulare la separazione con addebito a carico del marito. La questione di maggior interesse affrontata è peraltro quella della richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per violazione dei doveri coniugali, in ordine alla quale il Tribunale si pronuncia favorevolmente, ma su cui non sussiste un precedente orientamento consolidato, soprattutto in giurisprudenza. L'A. prende occasione per approfondire, alla luce delle pronunce giurisprudenziali e degli orientamenti della dottrina, i seguenti punti specifici: violazioni dei doveri coniugali e ingiustizia del danno; danno ingiusto e danno esistenziale in tema di violazione dei doveri coniugali; responsabilità aquiliana e addebito, ipotesi distinte per fondamento e funzione.

Responsabilità  aquiliana nei rapporti tra coniugi e tutela della personalità

FUSARO, ARIANNA
2003

Abstract

Una donna si rivolgeva al Tribunale al fine di ottenere la separazione personale con addebito in capo al marito, adducendo altresì che il comportamento di quest'ultimo - disinteressamento per lo stato di gravidanza della moglie, allontanamenti frequenti dalla casa familiare senza dar notizie di sé, richiesta di interrompere la gravidanza - le aveva causato danni patrimoniali e non patrimoniali, dei quali chiedeva il risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Il Tribunale, ritenendo che l'uomo avesse assunto "un atteggiamento clamorosamente incoerente con i progetti di vita familiare elaborati in precedenza dai coniugi", giunge a formulare la separazione con addebito a carico del marito. La questione di maggior interesse affrontata è peraltro quella della richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per violazione dei doveri coniugali, in ordine alla quale il Tribunale si pronuncia favorevolmente, ma su cui non sussiste un precedente orientamento consolidato, soprattutto in giurisprudenza. L'A. prende occasione per approfondire, alla luce delle pronunce giurisprudenziali e degli orientamenti della dottrina, i seguenti punti specifici: violazioni dei doveri coniugali e ingiustizia del danno; danno ingiusto e danno esistenziale in tema di violazione dei doveri coniugali; responsabilità aquiliana e addebito, ipotesi distinte per fondamento e funzione.
2003
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/1346955
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